Va subito chiarito che, secondo la normativa italiana vigente, la dicitura “vino biologico” non esiste ed è possibile parlare (ed indicare in etichetta) solo di “vino prodotto con uve da agricoltura biologica”. L’accento, quindi, viene posto sulla fase di produzione della materia prima (l’uva) e non sulla fase di trasformazione dell’uva in vino (vinificazione). Per semplificare: le norme relative al biologico riguardano il lavoro in vigneto e non quello in cantina.
Fatta questa doverosa premessa, si può dire in estrema sintesi che Il vino biologico è prodotto da uve coltivate secondo criteri biologici (la normativa di riferimento per la coltivazione biologica è il regolamento CE 2092/91 e modifiche seguenti) senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e senza l’impiego di organismi geneticamente modificati.
In ogni caso, l’azienda vitivinicola produttrice necessita di una certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato (in Italia sono una quindicina).
Proprio alcuni di questi enti di certificazione del biologico, hanno predisposto un disciplinare che riguarda anche il processo di vinificazione. Ne citiamo uno, per fare un esempio di ciò che è previsto.
Disciplinare Icea/Aiab per la vinificazione
Prevede, tra le altre, disposizioni volte a regolamentare (non a escludere):
Certamente, all’interno dei limiti e delle disposizioni imposte dalle normative, ogni produttore biologico certificato avrà poi la sua condotta specifica, le sue pratiche più o meno sensibili al concetto di “agricoltura sostenibile”.
